Allegato ACapo I

Art. 19

Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 28 giu 2022
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità e gli importi che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2022-03-15;64#art-aa-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo