Allegato ACapo I

Art. 21

Premio di operosità e di collaborazione

In vigore dal 28 giu 2022
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta, dopo un anno di servizio, il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all' del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all' del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
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