Art. 12

Controlli e monitoraggio

In vigore dal 29 lug 2022
1. I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all', comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 del Codice, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all' del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all' del presente regolamento, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del medesimo Codice, ove dall'attività di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro. 3. Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attività di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell'esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicità ai controlli medesimi. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalità e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruità e sostenibilità della misura e valutarne l'impatto.
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