Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 lug 2022
1. Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all' del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall' della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all' per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali. 2. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di partecipazione di cui all', comma 1 dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e degli eventuali partners. 3. All'istanza di partecipazione di cui all', comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all', commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento è pubblicato.
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