Art. 9
Esame dei progetti
In vigore dal 29 lug 2022
1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all', comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.
Per ogni componente effettivo della commissione è nominato un supplente.
2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. La commissione di cui al comma 1 è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
4. La commissione verifica:
a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall';
b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell'esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi indicati all', comma 3, del presente regolamento;
c) la completezza della documentazione indicata nell', comma 1.
5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione di cui all' del presente decreto. Ad esso è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicità Legale».
7. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilità.
Storico versioni
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