Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
In vigore dal 29 lug 2022
1. Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all', comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell' del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
3. Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, di cui al comma 2 del presente articolo. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del Codice, nè le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Storico versioni
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