Art. 1

Oggetto

In vigore dal 29 lug 2022
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA CULTURA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l', comma 1, lettera i), il quale, tra i principi e criteri direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito «Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell', comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l', comma 1, lettera z) e l'articolo 81, comma 1, che istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale cui all' del Codice con modalità non commerciali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81, con i quali si stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive; Visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 81, secondo il quale al credito d'imposta non si applicano i limiti massimi compensabili previsti dall', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di comunicazione trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalità previste dallo stesso articolo 81; Visto il comma 7 dell'articolo 81, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili; Visto l'articolo 94 del Codice, dedicato alle disposizioni in materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore; Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo Codice, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 81 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all', del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall' della legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l', commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus.
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