Art. 40
Modifiche all'articolo 54 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'articolo 54
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 54 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;»;
b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.»;
c) al comma 2, le parole «si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica anche alla lettera c) del comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-06-01;119#art-40