Art. 44
Modifiche all'articolo 63 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'articolo 63
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».
Storico versioni
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