Art. 47
Modifiche all'articolo 66 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'articolo 66
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine è inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministero della giustizia.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, può avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, è attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»;
d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-06-01;119#art-47