Art. 43
Modifiche all'articolo 62 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'articolo 62
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»;
b) al comma 2, le parole «l'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi»;
c) al comma 3, la parola «minore» è sostituita dalle seguenti: «più giovane»;
d) al comma 6, le parole «dell'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio».
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