Art. 36

Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all' del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) è soppressa; b) al comma 1, lettera c), la parola «improcedibilità,» è soppressa; c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dalla data» sono inserite le seguenti: «di ricezione»; d) al comma 1, lettera e), le parole «la facoltà» sono sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»; e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»; f) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non è raggiunto, l'opposizione non è ritirata o la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»; g) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente è tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2021-06-01;119#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo