Art. 37

Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell', il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione è provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione è sospesa e si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi: a) quando il rifiuto provvisorio è ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia; b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene: a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo; b) l'indicazione che il rifiuto è basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge; c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorità della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore; d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.»; c) i commi 4 e 5 sono abrogati; d) al comma 6, la parola «notificato» è sostituita dalla seguente: «comunicato»; e) al comma 7, alinea, dopo la parola «Intellettuale» sono inserite le seguenti: «una comunicazione»; f) al comma 7, lettera a), le parole «una notifica» sono soppresse; g) al comma 7, lettera b), le parole «una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»; h) al comma 7, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione è accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».
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