Art. 6

Pubblicazione dei corrispettivi dovuti

In vigore dal 4 giu 2021
1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per l'attività di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore e da ciascun vettore.
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Pubblicazione dei corrispettivi dovuti (Art. 6 Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalita' e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.) — Testo vigente | Portale Normativo