Art. 6
Pubblicazione dei corrispettivi dovuti
In vigore dal 4 giu 2021
1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per l'attività di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore e da ciascun vettore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-6