Art. 5
Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti
In vigore dal 4 giu 2021
1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle percentuali di cui all', è quantificato in proporzione:
a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati;
b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della stagione stessa.
2. Il corrispettivo è dovuto dal vettore anche in caso di mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate.
3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione di traffico dell'anno precedente.
4. Le modalità e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-5