Art. 5

Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti

In vigore dal 4 giu 2021
1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle percentuali di cui all', è quantificato in proporzione: a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati; b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della stagione stessa. 2. Il corrispettivo è dovuto dal vettore anche in caso di mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate. 3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione di traffico dell'anno precedente. 4. Le modalità e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.
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Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti (Art. 5 Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalita' e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.) — Testo vigente | Portale Normativo