Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 giu 2021
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) «aeroporto coordinato»: aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari; b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto; c) «coordinatore»: responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti italiani coordinati; d) «facilitatore»: soggetto che agevola l'attività di cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti italiani ad orari facilitati.
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urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-2

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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalita' e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.) — Testo vigente | Portale Normativo