Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 giu 2021
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «aeroporto coordinato»: aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
c) «coordinatore»: responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti italiani coordinati;
d) «facilitatore»: soggetto che agevola l'attività di cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti italiani ad orari facilitati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-2