Art. 3
Determinazione dei costi complessivi
In vigore dal 4 giu 2021
1. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare, il coordinatore o il facilitatore determinano e rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare per l'anno successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle rispettive funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli aeroporti ad orari facilitati, sulla base di una media dei costi complessivi relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-3