Art. 4

Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio

In vigore dal 4 giu 2021
Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio 1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento, a carico dei vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a ciascuno di essi nel medesimo anno.
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Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio (Art. 4 Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalita' e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.) — Testo vigente | Portale Normativo