Art. 4
Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio
In vigore dal 4 giu 2021
Criterio di ripartizione dei costi
tra gli utilizzatori del servizio
1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento, a carico dei vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a ciascuno di essi nel medesimo anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-03-23;68#art-4