Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mar 2021
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 gennaio 2021 Il Ministro: De Micheli Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 588
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 6 Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' degli impianti a fune.) — Testo vigente | Portale Normativo