Art. 4

Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione

In vigore dal 26 mar 2021
Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione 1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2021-01-25;28#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo