Art. 1

Finalità e definizioni

In vigore dal 26 mar 2021
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e le connesse procedure; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e, in particolare, gli ; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985; Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, recante il regolamento in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone; Visto il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante la disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del 18 gennaio 2016; Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 2016 n. 144, recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016, con comunicato del 31 maggio 2016; Visto il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017; Vista la circolare n. 5049 del 15 giugno 2018 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale riguardante la richiesta semestrale alle aziende esercenti di un report sulle attività manutentive effettuate sugli impianti; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Finalità e definizioni 1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, nonché definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi; b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione; c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non distruttive.
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