Art. 5
Esclusioni
In vigore dal 26 mar 2021
1. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2021-01-25;28#art-5