Art. 2
Revisione generale e speciale quinquennale
In vigore dal 26 mar 2021
1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. L'Autorità di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneità della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati:
a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM;
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale.
3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale.
Storico versioni
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