Art. 9
Misure per la tutela del posto di lavoro
In vigore dal 5 gen 2021
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all' di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.
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