Art. 9

Misure per la tutela del posto di lavoro

In vigore dal 5 gen 2021
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all' di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.
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Misure per la tutela del posto di lavoro (Art. 9 Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.) — Testo vigente | Portale Normativo