Art. 10
Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
In vigore dal 5 gen 2021
Tutela della riservatezza
dei soggetti assunti
1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non più sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalità di cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
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