Art. 12

Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 5 gen 2021
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 2020 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Interno, foglio n. 2776
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Clausola di neutralità finanziaria (Art. 12 Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.) — Testo vigente | Portale Normativo