Art. 12 · Clausola di neutralità finanziaria

Art. 12

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Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 5 gen 2021
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 2020 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Interno, foglio n. 2776
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