Art. 8
Attuazione del programma di assunzione
In vigore dal 5 gen 2021
Attuazione del programma
di assunzione
1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all' mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.
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