Art. 8

Attuazione del programma di assunzione

In vigore dal 5 gen 2021
Attuazione del programma di assunzione 1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all' mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.
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Attuazione del programma di assunzione (Art. 8 Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.) — Testo vigente | Portale Normativo