Art. 5
Elenco delle domande di assunzione
In vigore dal 5 gen 2021
1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell', comma 5.
Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure di cui all', comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato , comma 4. Nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione è preferito il più giovane di età.
2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell', comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale.
3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.
Storico versioni
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