Art. 7

Verifiche e valutazioni

In vigore dal 19 set 2020
1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive di cui, rispettivamente, agli sono effettuate dall'organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all', comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza. L'organo di amministrazione comunica alla COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo periodo nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti. 2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse. La valutazione della completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa alla responsabilità dell'organo di amministrazione. 3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui all', il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo ad assumere l'incarico. 4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina. 5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6. 6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 7. Salvo quanto previsto dall', il difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. L'organo competente all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP. 8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l'azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1. 9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.
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