Art. 4
Requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali
In vigore dal 19 set 2020
1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.
2. I criteri di professionalità di cui al comma 1 sono verificati dall'organo di cui all', comma 1, il quale:
a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
4) sistemi e attività di controllo interno;
5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.
3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.
Storico versioni
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