Art. 5
Situazioni impeditive
In vigore dal 19 set 2020
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:
a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all', comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;
f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all', comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Storico versioni
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