Art. 6
Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
In vigore dal 19 set 2020
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 4.
2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all', comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità.
3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilità:
a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;
b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. È fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall', comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
Storico versioni
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