Art. 3
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
In vigore dal 19 set 2020
1. Ai fini di cui all', comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2020-06-11;108#art-3