Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 giu 2019
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari; b) produzioni agroalimentari: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano; c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.
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