Art. 1
Oggetto, finalità e campo di applicazione
In vigore dal 22 giu 2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale «il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali»;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e in particolare l', comma 4-ter;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione svoltasi il 4 febbraio 2016 presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell', comma 4-ter, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 22 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella riunione del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016 e del 28 settembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto, finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-03-01;46#art-1