Art. 6

Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento

In vigore dal 22 giu 2019
Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento 1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui all', comma 1, e attuare le necessarie misure di prevenzione. 2. È riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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