Art. 4
Valutazione di rischio
In vigore dal 22 giu 2019
1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all', comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente può richiedere l'effettuazione di ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento relativamente all'area agricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-03-01;46#art-4