Art. 5

Comitato tecnico-scientifico e di valutazione

In vigore dal 19 giu 2018
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono richiedere l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, oltre a possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e scientifica di cui all', devono dotarsi, all'esito positivo dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione della qualità ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all', comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo. 3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa. 4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato decreto del Direttore generale. 5. Per le scuole superiori per mediatori linguistici che non richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3, del decreto.
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Comitato tecnico-scientifico e di valutazione (Art. 5 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo