Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 giu 2018
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l', comma 138, 139, 140 e 141; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell', comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, concernente regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2007, supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2007, supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto; Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999; Considerata la necessità di adeguare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce del riordino degli ordinamenti didattici universitari di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonché aggiornamenti alla disciplina riguardante le scuole superiori per mediatori linguistici, valutata la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Ritenuto altresì necessario prevedere la facoltà per le scuole superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni e previo apposito accreditamento, di attivare corsi di diploma di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ai soli fini professionali e concorsuali alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94); Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 giugno 2017; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018; Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con la quale viene data la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali; Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Decreta: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo