Art. 4

Istituzione dei corsi di secondo ciclo

In vigore dal 19 giu 2018
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per l'istituzione e attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e di corsi di primo ciclo, le scuole superiori per mediatori linguistici già riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale. 2. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo è accordato dal Ministero previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione, secondo la procedura di cui all'. 3. La Commissione esprime il parere sulla sussistenza delle condizioni atte a garantire: a) la qualità formativa; b) adeguate risorse finanziarie; c) una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche; d) la presenza di biblioteche e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti ammissibili; e) la continuità e la stabilità della didattica nel preminente interesse degli studenti e del corpo docente. 4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma 1 devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti. 5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in conformità con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attività formative indispensabili previste dalla classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale. 6. I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale. 7. Per la eventuale realizzazione di corsi di laurea magistrale resta fermo quanto previsto dall' del decreto.
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Istituzione dei corsi di secondo ciclo (Art. 4 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo