Art. 8
Reiterazione dell'istanza
In vigore dal 19 giu 2018
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati.
Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.
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