Art. 8

Reiterazione dell'istanza

In vigore dal 19 giu 2018
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.
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Reiterazione dell'istanza (Art. 8 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo