Art. 10
Regolamenti didattici
In vigore dal 19 giu 2018
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari afferenti ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte un docente universitario afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.
4. Le scuole superiori per mediatori linguistici possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.
5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione della loro natura professionalizzante, non possono essere erogati in modalità telematica.
6. Il regolamento didattico è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori linguistici. Le modifiche apportate sono approvate dal Ministero, sentita la Commissione.
Storico versioni
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