Art. 15

Termini procedimentali

In vigore dal 19 giu 2018
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all', commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e in 120 giorni.
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Termini procedimentali (Art. 15 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo