Art. 14
Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica
In vigore dal 19 giu 2018
1. È costituita, secondo modalità definite con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attività di verifica.
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