Art. 14

Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica

In vigore dal 19 giu 2018
1. È costituita, secondo modalità definite con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attività di verifica.
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Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica (Art. 14 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo