Art. 6
Verifica indipendente e convalida
In vigore dal 13 giu 2018
1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Le modalità di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del presente regolamento.
3. L'esito positivo della verifica indipendente viene determinato attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte del verificatore.
4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-21;56#art-6