Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
In vigore dal 13 giu 2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», stabilendo che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere definite le modalità di funzionamento di tale schema;
Visto il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 19 settembre 2017;
Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee, con nota del 5 dicembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione e finalità
1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all', lettera v).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-21;56#art-1