Art. 4

Validità e aggiornamento della RCP

In vigore dal 13 giu 2018
1. Le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento. 2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validità di ulteriori quattro anni. 3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento. 4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I. 5. Il gestore dello schema può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.
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Validità e aggiornamento della RCP (Art. 4 Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo