Art. 4
Validità e aggiornamento della RCP
In vigore dal 13 giu 2018
1. Le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.
2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validità di ulteriori quattro anni.
3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.
4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I.
5. Il gestore dello schema può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-21;56#art-4