Art. 7
Concessione del logo
In vigore dal 13 giu 2018
1. Entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione di cui all', il gestore dello schema, in caso di verifica positiva ai sensi dell', concede la licenza d'uso del logo relativamente ai prodotti «Made Green in Italy» per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.
2. La licenza d'uso resta valida per l'intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP. Per ottenere il rinnovo della licenza di uso del logo è necessario presentare una nuova richiesta di adesione allo schema ai sensi dell', almeno trenta giorni prima della scadenza della sua validità, utilizzando il modulo C contenuto nell'allegato II.
3. Tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti l'uso del logo vengono comunicati al titolare, da parte del gestore dello schema tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento, il gestore dello schema può sospendere o revocare il diritto d'uso del logo.
5. Il gestore dello schema pubblica sul proprio sito web l'elenco dei prodotti aderenti allo schema, riportando anche il periodo di validità della licenza d'uso del logo.
6. La procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema «Made Green in Italy» è specificata nell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-21;56#art-7