Art. 3

Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP

In vigore dal 13 giu 2018
1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. 2. La richiesta di cui al comma 1, è effettuata con una delle modalità di cui all'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l'integrazione degli atti. 4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I. 5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi. 6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni. 7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR. 8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti. 9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.
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Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP (Art. 3 Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo